In questo articolo
Per anni gli e-commerce hanno investito risorse per rendere l’acquisto un gesto fluido: un clic, una conferma, un pagamento in pochi secondi. Da domani, 19 giugno 2026, quella stessa facilità diventa un obbligo anche per il percorso inverso. Recedere da un acquisto online dovrà essere semplice quanto comprare.
È questo il cuore della nuova funzione digitale di recesso, ribattezzata da molti “pulsante di recesso”, introdotta nell’ordinamento italiano dall’articolo 54-bis del Codice del Consumo. Una norma che riguarda chiunque venda beni o servizi online, dai grandi marketplace fino al piccolo negozio indipendente su WooCommerce o Shopify.
Da dove nasce la novità
La nuova regola arriva dalla Direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, datata 22 novembre 2023, recepita in Italia con il D.Lgs. 209 del 31 dicembre 2025. Curiosamente, la direttiva nasce in un ambito molto specifico — i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza — e modifica la precedente Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, abrogando al contempo la vecchia Direttiva 2002/65/CE.
Il punto interessante è proprio questo salto di contesto. Sebbene il provvedimento sia focalizzato sui servizi finanziari, i principi che ne derivano hanno fissato uno standard europeo che, attraverso il nuovo articolo 54-bis del Codice del Consumo, si applica più in generale a tutti i contratti a distanza conclusi tramite interfacce online.
Vale la pena chiarire subito un equivoco diffuso: la norma non introduce un nuovo diritto di recesso. Il diritto di ripensamento entro 14 giorni resta esattamente quello di prima. Ciò che cambia è la modalità con cui il consumatore può esercitarlo: la legge ne semplifica l’applicazione concreta, non ne amplia la portata.
Cosa dovranno fare gli e-commerce
Fino a oggi, per rinunciare a un acquisto era spesso necessario cercare un indirizzo email, scaricare un modulo PDF, inviare una PEC o seguire procedure poco intuitive. Da domani tutto questo non basta più.
Il professionista dovrà mettere a disposizione una funzione di recesso direttamente nell’interfaccia o nell’applicazione usata per l’acquisto, con tre requisiti precisi: una funzione di recesso sempre accessibile, ovvero un pulsante o un link che avvii la richiesta direttamente sul sito o sull’app, chiaramente visibile e disponibile in maniera continuativa per tutto il periodo utile a esercitare il recesso; una dichiarazione di recesso online, attraverso cui il consumatore comunica la propria decisione fornendo o confermando facilmente le informazioni sul contratto e i dati necessari per ricevere la conferma; e una ricevuta su supporto durevole, ovvero un avviso di ricevimento con data e ora di trasmissione, ad esempio via email. La data conta: il recesso si considera validamente esercitato se la dichiarazione online viene trasmessa prima della scadenza del termine.
Un dettaglio che molti trascurano: la legge parla di “funzione di recesso”, non necessariamente di un pulsante grafico vero e proprio. Il testo richiede che la funzione sia indicata in modo facilmente leggibile con parole come “recedere dal contratto qui” o formulazioni equivalenti e inequivocabili. Ciò che conta davvero non è l’estetica del bottone, ma che il percorso sia chiaro, accessibile e sempre disponibile.
Il vero obiettivo: colpire i dark pattern
Dietro la norma c’è una logica precisa. Non è raro che i consumatori rinuncino a esercitare il recesso, soprattutto per acquisti di importo contenuto, quando la procedura richiede più tempo e fatica dei pochi clic necessari a comprare.
L’Unione Europea punta a riequilibrare questa asimmetria, contrastando i cosiddetti dark pattern: quelle interfacce manipolative che rendono l’uscita da un contratto deliberatamente lunga, nascosta o scoraggiante. L’idea di fondo è semplice: se acquistare richiede pochi clic, anche recedere deve essere altrettanto immediato.
L’obbligo informativo nascosto (e la sanzione più temibile)
C’è un aspetto che rischia di passare inosservato ma che ha conseguenze pesanti. La funzione di recesso entra ora a far parte degli obblighi informativi precontrattuali previsti dall’articolo 49 del Codice del Consumo: prima dell’acquisto, il cliente deve essere informato dell’esistenza e della collocazione di questo strumento digitale.
E qui scatta il meccanismo più rilevante per i merchant. L’articolo 53 del Codice del Consumo stabilisce che, se il professionista non fornisce correttamente le informazioni sul diritto di recesso, il termine ordinario di 14 giorni si estende automaticamente fino a dodici mesi dopo la sua naturale scadenza.
Tradotto: un e-commerce che non implementa correttamente la funzione e non la segnala nelle informazioni precontrattuali potrebbe trovarsi a dover accettare richieste di recesso anche a oltre un anno dall’acquisto. A questo si aggiungono le sanzioni amministrative previste dal Codice del Consumo e l’attenzione dell’Autorità Antitrust, particolarmente attiva nel colpire interfacce fuorvianti.
Una posta in gioco che va oltre la conformità
Sul piano economico i numeri spiegano perché il tema è tutt’altro che marginale. Secondo dati riportati dal Sole 24 Ore su stime della piattaforma If Returns, circa il 20% degli acquisti online viene rimborsato e ogni reso costa all’azienda tra gli 8 e i 12 euro di sola logistica. Nel fashion il tasso di reso oscilla tra il 20% in Italia e punte del 60% in Germania, e nel 45% dei casi dipende da problemi di taglia.
Rendere il recesso più semplice significa, inevitabilmente, abbassare la barriera che fino a oggi tratteneva una parte dei consumatori dal restituire. Per questo molti operatori stanno cogliendo l’occasione per ripensare l’intero processo post-vendita: digitalizzare la gestione di recessi e resi e trasformare i rimborsi in cambi o buoni diventa una leva diretta sul margine.
Non manca, però, chi solleva dubbi. Alcune associazioni di categoria osservano che la norma sembra modellata sulle grandi piattaforme digitali, mentre il tessuto dell’e-commerce italiano è fatto in larga parte di PMI con strutture tecnologiche eterogenee. C’è anche il timore che la conferma quasi automatica del recesso generi attriti operativi nei casi in cui il venditore debba verificare l’effettiva applicabilità del diritto o l’esistenza di esclusioni di legge.
Cosa fare adesso
Con l’entrata in vigore fissata al 19 giugno 2026, il tempo per adeguarsi è ormai scaduto. Per chi non si fosse ancora mosso, le priorità sono chiare: integrare nell’interfaccia (sito o app) una funzione di recesso visibile, accessibile e attiva per tutto il periodo utile; predisporre un flusso che permetta di avviare, confermare e trasmettere la richiesta online con identificazione del contratto; automatizzare l’invio della ricevuta su supporto durevole con data e ora; aggiornare le informazioni precontrattuali (art. 49) e le condizioni di vendita indicando esistenza e collocazione dello strumento; e verificare che la formulazione usata sia inequivocabile (“recedere dal contratto qui” o equivalenti).
La trasparenza, in fondo, non è solo un adempimento. In un mercato in cui la fiducia del cliente pesa su conversioni, recensioni e tasso di abbandono, un percorso di recesso chiaro racconta molto della serietà di un brand. Trasformare un obbligo normativo in un segnale di affidabilità è probabilmente il modo più intelligente di affrontare questa scadenza.
Hai bisogno di un sito, una campagna o una strategia comunicativa più chiara?
Raccontaci dove vuoi arrivare. Ti aiutiamo a capire cosa serve, cosa evitare e da dove partire.
Riccardo Frignani